I REFERENDUM: 12 e 13 GIUGNO 2005
I Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2005 sono quattro referendum abrogativi riguardanti la legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".
1. Il primo quesito mira a d ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13 comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti a ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad altro essere umano in vita o morto" (Corte Cost., sentenza n. 46 del 13 gennaio 2005)
2. Il secondo quesito mira a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità; a escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero." (Corte Cost., sentenza n. 47 del 13 gennaio 2005)
3. Il terzo quesito mira a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando tra l'altro, attraverso l'integrale abrogazione dell'art. 1, l'enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; a escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario a un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero." (Corte Cost., sentenza n. 48 del 13 gennaio 2005)
4. Il quarto quesito mira all'abrogazione delle norme concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4 comma 3), la relativa sanzione (art. 12 comma1) nonché tre incisi, contenuti nell'art. 9 commi 1 e 3 e nell'art. 12 comma 8, in cui si fa riferimento ai predetti divieti e sanzioni." (Corte Cost., sentenza n. 49 del 13 gennaio 2005)
I Referendum abrogativi sono validi se partecipa almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
L'elettore deve apporre una croce sul "SI" se è favorevole all'abrogazione delle norme riportate nel quesito oppure sul "NO" se non è favorevole all'abrogazione delle norme riportate nel quesito.
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