LE SIGLE DEL NO - PROFIT
La parola “volontariato” è spesso utilizzata come un termine “ombrello” che raggruppa una serie più vasta di realtà particolari. Ecco alcune informazioni di base per distinguerle.
IPAB: Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, istituite nel 1890 dalla Legge Crispi, privatizzate poi dal Governo Italiano nel 1990 (processo di de – pubblicizzazione). L’Ente responsabile è la Regione, presso cui è infatti possibile reperire le informazioni sulla distribuzione delle IPAB sul territorio.
FONDAZIONI: sono regolamentate dall’articolo 12 fino al 35 del Codice Civile. La fondazione è una personalità giuridica assegnata a dei BENI piuttosto che ad una persona. I beni devono essere destinati ad uno scopo, stabilito dal /dai fondatori.
L’atto della fondazione non è un patto, poiché è unilaterale. L’atto deve contenere: SCOPO, PATRIMONIO, SEDE, STATUTO che indica l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo.
O.N.G. : Regolate dalla L 49/1987, esse sono Organizzazioni Non Governative. Sono istituzioni private la cui attività deve essere finalizzata alla cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. Non possono in NESSUN CASO perseguire fini di lucro. Il riconoscimento da parte dello Stato viene attribuito dopo almeno 3 anni di esperienza nella gestione di risorse finanziarie, umane e materiali, nel settore in cui le ong richiedono il riconoscimento stesso.
Con il Decreto Legge del 1997, dalle ONG sono nate le ONLUS, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
Alcune ONG sono diventate ONLUS. In entrambe i casi, esse sono soggette alla presentazione di un bilancio e devono attenersi alle norme sulla trasparenza come nella legge 241. Sono inoltre soggette alla verifica sui progetti da parte del Ministero degli Esteri.
O.N.L.U.S. : Le ONLUS costituiscono una tipologia fiscale cui fanno capo molte fondazioni, associazioni, comitati, cooperative.
Settori di attività: assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, tutela e promozione del patrimonio artistico, della natura, della cultura, dei diritti civili.
Gli utili raccolti dalle ONLUS devono essere INTERAMENTE destinati alle attività indicate o ad altre ONLUS.
In caso di scioglimento, il patrimonio deve essere destinato ad altre organizzazioni affini. Il bilancio deve essere redatto una volta l’anno e deve riportare entrate ed uscite. Almeno il 66% delle uscite deve essere destinato a persone “svantaggiate”.
AGEVOLAZIONI FISCALI: ASSENZA DI IMPOSTA SUL BOLLO; ASSENZA IMPOSTA SUI REDDITI; ASSENZA IVA; ESENZIONE IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONI.
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO: le regola la Legge 266/1991. Elementi invariabili e indispensabili sono:
1. assenza dello scopo di lucro
2. democraticità della struttura
3. gratuità delle cariche associative
4. gratuità delle prestazioni.
I volontari non possono essere retribuiti, possono ricevere esclusivamente un rimborso spese. Il bilancio, benché debba essere redatto, rimane interno, conservato presso la sede operativa.
COOPERATIVE SOCIALI: sono regolate dalla Legge 381/1991 sulle imprese sociali. Lo scopo generico è “l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini.” Gli scopi sono pubblici, mentre l’impresa è privata e segue le regole dell’imprenditoria. Ci sono due tipi di cooperative, detti “tipo a” e “tipo b”.
TIPO A: gestione di servizi socio – sanitari – educativi.;
TIPO B: svolgimento di attività agricole, industriali e commerciali, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La Circolare 153/1996 sancisce la possibilità di costituire cooperative “plurime” di tipo A e B allo stesso tempo.
Eistono in Italia oggi circa 4000 cooperative, di cui il 50% nel Nord Italia.
ASSOCIAZIONI: Un’associazione è un gruppo di persone unite da un contratto. Lo scopo è quello di soddisfare bisogni di natura ideale, o comunque non economica, dei propri membri.
L’associazione NON deve avere scopo di lucro. Se si scioglie, i fondi devono essere devoluti ad enti affini e non possono essere ridistribuiti tra gli associati.
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