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News dalla strada  13/08/2010 

CODICE STRADA Novità e Riforma Codice Stradale - INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA AL CODICE DELLA STRADA

[Stralcio del testo definitivo approvato dalla Camera e dal Senato]


Sono entrate oggi in vigore alcune norme che regolamentano il Codice Stradale.

Molti e importanti i provvedimenti presi dai legislatori. 
Vi riportiamo di seguito quelli a nostro parere più significativi e rapportabili alla vita di tutti i giorni, mentre per la lettura completa del testo definitivo approvato dalla Camera e dal Senato vi rimandiamo al documento allegato che trovate in fondo all'articolo.

Limiti di velocità ed accertamento eccessi.
- per poter elevare i limiti di velocità sulle autostrade da 130 km/h a 150 occorre la presenza sul tratto del Tutor; dopo l’esame al Senato è tramontata l'ipotesi di elevarlo a 150 km/h su tutte le autostrade. Rimane il limite a 130 Km/h con la possibilità delle società autostradali di consentire i 150 Km/h nei tratti a tre corsie in cui tutor installati e con favorevoli condizioni meteorologiche ed indici di sinistrosità.
- Per chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h ma di non oltre 40 Km/h, i punti decurtati sono ridotti (da 5 a 3 punti)
- Per chi corre di oltre 40 Km ma fino a 60 Km/h rispetto al limite, sono state riviste le sanzioni pecuniarie incrementandone il valore (nel minimo passa da euro 370 a euro 500) ma riducendo la durata della sospensione della patente di guida (a 3 mesi) e la decurtazione dei punti (da 10 a 6). Scompare la previsione del divieto di guida notturna per 3 mesi.
- E’ stata aumentata la sanzione pecuniaria per chi supera di oltre 60 km/h il limite (nel minimo passa da 500 a 779 euro)

Disposizioni sulla patente a punti.
- La tabella dei punteggi è stata aggiornata e rimodulata per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni.
- I corsi di guida sicura possono fare recuperare punti (al max 5) a chi li ha persi per alcune violazioni individuate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Si prevede un meccanismo che consenta di far funzionare la patente a punti anche per i conducenti stranieri. Per questi, infatti, è già previsto che se commettono violazioni che comportano perdita di punti non possono circolare in Italia per un certo periodo di tempo. Attualmente, però, non è stabilito chi e come deve essere adottato il provvedimento di interdizione alla guida. La norma approvata dal Senato lo chiarisce rendendo completamente applicabile la procedura.
- Niente punti patente per ciclisti: chi commette una infrazione con la bicicletta pagherà una multa ma non perderà i punti dalla sua patente.

Prova d'esame per recuperare i punti.
- La riacquisizione dei punti persi sulla patente avviene al termine di una prova d'esame da effettuarsi secondo le modalità stabilite da un decreto Infrastrutture da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.
- Anche se non ha perso tutto il punteggio disponibile (20 punti) deve fare la revisione della patente chi, dopo aver perso 5 punti con una sola violazione, nell’arco dei dodici mesi successivi, perde altri 5 punti con due violazioni non contestuali.
- Per le violazioni penali che comportando decurtazione di punti, il Giudice deve comunicare la sentenza di condanna all’organo di polizia procedente.

I proventi per gli eccessi di velocità sono destinati alla manutenzione stradale.
- I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento automatici, sono devoluti, per il 50% all’ente proprietario della strada (14) che li deve impiegare per attività di manutenzione stradale.
- Gli enti locali devono utilizzare solo apparecchi propri o presi in locazione finanziaria a canone fisso.

Alcol e guida: sanzioni più pesanti e pene sostitutive.
Modifiche alla normativa relativa alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, prevedendo:
- depenalizzazione dei casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/I, per i quali è disposta l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo dell’ammenda;
- raddoppio della durata della pena per guida con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l (passa da 6 mesi ad un anno);
- il fermo del veicolo per 180 giorni (in luogo degli attuali 90) per il conducente in stato di ebbrezza che sia stato coinvolto in un incidente stradale con tasso alcolemico inferiore a 1,5 g/l;
- revoca della patente per il conducente in stato di ebbrezza (in luogo della sospensione da uno a due anni), con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che provochi un incidente stradale;
- pene alternative al carcere e alle sanzioni pecuniarie per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

Alcol zero per neopatentati e conducenti professionali.
È introdotta una disciplina speciale per i per conducenti da 18 a 21 anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, prevedendo in particolare:
- divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e l’applicazione di una sanzione pecuniaria (da 155 a 624 euro) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a zero gli e inferiore a 0,5 g/I, prevedendo, in caso di incidente, il raddoppio della sanzione;
- aumento sanzioni da un terzo alla metà per i casi in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/I o per i casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- revoca della patente di guida nel caso di recidiva nel triennio per guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I (ad esclusione degli autotrasportatori ai quali la revoca si applica al momento della prima violazione);
- preclusione per il conducente minore di anni diciotto, di conseguire la patente B prima del diciannovesimo anno di età, nel caso sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a O e non superiore a 0,5 g/I, e prima del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/I.

Guida in stato di alterazione da stupefacenti.
Si inasprisce il regime sanzionatorio conseguente la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo:
- l’arresto per un periodo minimo di sei mesi (in luogo degli attuali 3);
- la revoca della patente (in luogo della sospensione da uno a due anni) per il conducente che guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, che provochi un incidente stradale.
- pene alternative al carcere e alle sanzioni pecuniarie per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al giudice la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro.

Drogometro.
- Gli organi di polizia stradale, avvalendosi di medici specializzati, possono effettuare accertamenti su campioni di liquidi biologici con strumenti assai più semplici e in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
- Saranno possibili controlli su strada senza necessità di condurre il conducente in ospedale.

Obbligo di precedenza più rigoroso verso i pedoni che attraversano.
- I conducenti devono rallentare e fermarsi non solo quando hanno già impegnato un attraversamento pedonale ma anche quando i pedoni si accingono ad attraversare e manifestano tale volontà in modo non equivoco.

Più fondi per la sicurezza stradale.
- Diversa destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Ministero dei Trasporti (40% per infrastrutture), al Ministero dell’Interno (10% per attrezzature e 5% per accertamenti alcool e droga; 5% per potenziare i controlli stradali sui veicoli) e al Ministero dell’Istruzione (10% per educazione stradale)
- Particolari vincoli di spesa per gli introiti destinati agli Enti locali, con obbligo di comunicazione al Ministero Interno di come vengono spesi.

Sospensione della patente più pesante per i noepatentati.
- I neopatentati (patente B da meno di 3 anni) che commettono violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente, sono sottoposti ad un periodo più lungo di sospensione (1/3 in più alla prima violazione e la metà per le successive);
- la condizione di neopatentato (con gli effetti sopraindicati) è prolungata di diritto a 5 anni qualora il neopatentato commetta violazioni gravi nei primi 3 anni.

Targhe personali.
- Le targhe di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi diventano personali e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero, sospensione o cessazione dalla circolazione;
- Le targhe personali non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo; chi ha più veicoli deve chiedere il rilascio di più targhe.
- La nuova previsione non sarà immediatamente operativa: occorre l’approvazione di un Regolamento attuativo.

Sanzioni più gravi per targhe non ben sistemate.
- Sarà sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi il veicolo la cui targa non è sistemata correttamente.

Sanzioni più gravi per chi altera i ciclomotori e le microcar.
- Sanzioni più pesanti per chi modifica ciclomotori e minicar per aumentarne la velocità
- Sanzioni più pesanti anche per chi circola con mezzi non più rispondenti alle caratteristiche o che sviluppino una velocità superiore a quella prevista (12).

Aggiornamento dei documenti per ciclomotori e microcar.
- I ciclomotori già in circolazione che non sono in possesso del certificato di circolazione e della targa di nuovo tipo devono conseguirli, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato è soggetto a sanzione amministrativa (13).
- Con la regolarizzazione, di fatto, tutti i responsabili della circolazione dei ciclomotori saranno registrati nell’archivio della MCTC.

Guida assistita per i diciassettenni.
- coloro che hanno compiuto 17 anni ed hanno la patente A, possono ottenere uno speciale foglio rosa che li abilita ad esercitarsi alla guida per un anno; per ottenere l’autorizzazione devono comunque fare almeno 10 ore di guida presso un’autoscuola
- devono essere accompagnati da una persona con patente da almeno 10 anni;
- sul veicolo condotto dal minorenne non può prendere posto altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore;
- se l’autorizzato commette gravi violazioni, il foglio rosa è ritirato e deve aspettare 18 anni per prenderne un altro.

Prova pratica di guida per ciclomotori e microcar.
- Dalla data di recepimento delle nuove norme comunitarie (gennaio 2011) in materia di patenti (direttiva 2006/126/CE), coloro che devono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori e microcar devono aver superato anche una prova pratica di guida.

Nuovi limiti per la guida dei neopatentati.
- I titolari di patente di cat. B da meno di un anno possono condurre soltanto veicoli aventi rapporto potenza tara non superiore a 55 Kw/t, con il limite assoluto di 70 Kw/t. (era previsto un limite di 50 Kw/t).

Nuove procedure per sostenere gli esami di guida.
- La prova pratica non può essere sostenuta prima di 1 mese dal rilascio del foglio rosa; la prova pratica non può essere sostenuta per più di 2 volte per ogni foglio rosa;
- Si possono effettuare esercitazioni in autostrada o di notte con un istruttore di scuola guida.

Conferma di validità della patente.
- Non c’è più il rilascio di un tagliando di convalida della patente di guida ma la stampa di un duplicato con la nuova data di scadenza;
- Il titolare che riceve il duplicato deve distruggere la vecchia patente scaduta.

Obbligo di portare a bordo le catene o montare pneumatici da neve.
- gli enti proprietari delle strade possono imporre l’obbligo di avere a bordo del veicolo catene da neve o pneumatici anche se la neve non è in atto (fatti salvi i poteri della Polizia Stradale di filtraggio dinamico, oggi l’obbligo può essere imposto solo con neve in atto).

Commercializzazione di componenti per veicoli e norme per pneumatici.
- non possono essere importati, prodotti per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero comunque commercializzati sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura (1);
- pesanti sanzioni amministrative per chi viola il citato divieto relativamente a sistemi frenanti, pneumatici, dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza (2);
- i sistemi, i componenti e le entità tecniche, anche se installati sui veicoli, devono essere sempre sequestrati e confiscati
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sarà previsto l’obbligo che gli pneumatici montati sui veicoli (3) rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza (4).

Nuova procedura in caso di circolazione con revisione scaduta.
- A chi circola con la revisione scaduta non viene più ritirato il documento di circolazione.
- l’organo accertatore provvede solo ad annotare sul documento che il veicolo è sospeso dalla circolazione e che può circolare solo per recarsi a fare la revisione (5).
- Chiunque circola nonostante il divieto conseguente all’annotazione sul documento di circolazione è soggetto ad una pesante sanzione amministrativa (6).
- La nuova procedura non si applica ai casi di circolazione senza revisione accertati in autostrada. Per questi casi, continua ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo (7).

Sanzioni per veicoli inquinanti nei giorni o territori di divieto.
- Chi circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto a sanzione amministrativa (8).

I veicoli da competizione possono circolare su strada in assetto sportivo.
- I veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, possono circolare con modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali in deroga alle disposizioni del Codice della Strada
- I veicoli devono essere comunque regolarmente immatricolarti ed assicurati.

Macchine di ausilio a persone con limitata capacità motoria.
- Le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, non sono considerati veicoli, anche se hanno il motore;
- Questi veicoli possono circolare negli spazi riservati ai pedoni secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade

Uso delle luci nelle ore diurne.
- Nei centri abitati e fuori di essi, oltre a motocicli e ciclomotori, durante la marcia, hanno sempre l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro anche i tricicli (veicoli a 3 ruote asimmetriche) e i quadricicli (motoveicoli a 4 ruote).
- Per gli altri veicoli a motore, l’obbligo resta limitato alle sole strade extraurbane.

Uso di bretelle o giubbetti rifrangenti.
- Il conducente di una bicicletta che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere o che circola nelle gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Cintura di sicurezza sulle minicar.
- E’ previsto l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza anche per chi guida una minicar.

Ambulanze con sirena anche per gli animali.
- Gli animali domestici in pericolo di vita possono essere trasportati con veicoli dotati di dispositivi supplementari di allarme che, quando sono in funzione, danno la priorità su tutti gli altri veicoli.
- Con un decreto del Ministro dei trasporti possono essere dettate disposizioni per considerare ugualmente necessitato il trasporto di animali in pericolo di vita con veicoli privati.

Effetti della revoca della patente di guida.
- Chi ha subito la revoca della patente di guida non può conseguire neanche il certificato di idoneità per ciclomotori;
- a chi è stata revocata la patente per guida in stato di ebbrezza o per stupefacenti, non è consentito prendere una nuova patente se non siano trascorsi almeno 3 dal reato;
- chi è stato condannato per due volte per reati stradali con la revoca della patente non può mai più conseguirla

Somministrazione e vendita di alcolici.
- I locali che effettuano attività somministrazione di alcolici o superalcolici:
- devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non vale nella notte di capodanno e tra il 15 e 16 agosto.
- se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso. Per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento tale previsione entra in vigore tra tre mesi
- I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti di regolare licenza sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante con somministrazione di bevande alcoliche, tra le ore 17 e le 20.
- Gravi sanzioni per i trasgressori (da 5000 a 20.000 euro) e sospensione della licenza o dell’autorizzazione in caso di recidiva biennale

Divieto di vendita di alcolici in autostrada.
- In autostrada è sempre vietata la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle bevande alcoliche è vietata dalle 2 alle 6
- Nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la vendita per asporto dei superalcolici dalle 22 alle 6
- Gravi sanzioni amministrative pecuniarie sono previste per i trasgressori (da euro 2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto, da euro 3.500 a euro 10.500 nell’ipotesi di somministrazione). E’ inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del Prefetto nel caso di reiterazione biennale.

Prodotti farmaceutici pericolosi per la guida.
- I farmaci che hanno effetti negativi sulla guida devono recare chiare indicazioni sulle confezioni anche con l’uso di pittogrammi specifici.

Misure alternative alle pene detentive.
- In luogo della misura detentiva dell’arresto prevista dall’articolo 116 (guida senza patente) dagli artt. 186, 186-bis e 187 (guida in stato di ebbrezza alcolica o per stupefacenti), a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

[Note]
(1) La violazione di questo divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro.
(2) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. Per quanto riguarda le cinture di sicurezza ed i dispositivi di ritenuta, la norma si sovrappone a quella dell’art. 172 comma 12 che puniva già lo stesso illecito (con sanzione di analogo ammontare economico).
(3) La norma si riferisce ad autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli.
(4) Con questa norma si eviterà la diffusione di pneumatici non omologati ovvero di altri prodotti extracomunitari non omologati (specchi retrovisori, freni, ecc.).
(5) In questo modo sarà più facile fare la revisione perché, per prenotarsi, non si dovrà attendere più che il documento ritirato sia trasmesso alla MCTC.
(6) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.842 a 7.369 euro e fermo del veicolo per 90 giorni. Confisca del veicolo in caso di reiterazione.
(7) Viene, infatti, espressamente escluso che la nuova procedura trovi applicazione nei casi di cui all’art. 176 comma 18. Tale esclusione comporta che, in caso di omessa revisione accertata in autostrada, il veicolo debba essere sempre sottoposto a fermo amministrativo fino alla dimostrazione dell’avvenuta prenotazione della visita di revisione. Secondo le regole dell’art. 214, perciò, il documento di circolazione deve essere ritirato e trattenuto dall’organo accertatore senza apporvi l’annotazione sopraindicata. Quando il trasgressore dimostra di aver prenotato la visita di revisione, il documento ed il veicolo gli sono restituiti. Non sembra che possa trovare applicazione, in caso di successiva circolazione (cioè nel periodo precedente all’effettuazione della revisione), la nuova sanzione amministrativa prevista dalla nuova formulazione dell’art. 80 comma 14. In tali casi, infatti, il veicolo restituito all’avente diritto non è sospeso dalla circolazione.
(8) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155 a euro 624; in caso di reiterazione nel biennio, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni
(12) E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 389 a 1.559 euro.
(13) E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 389 a 1.559 euro.


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